La normativa sui rifiuti consente ai produttori di rifiuti di creare un deposito temporaneo in attesa dello smaltimento o avviamento al recupero, alle seguenti condizioni:
il luogo del deposito temporaneo deve essere lo stesso luogo in cui il rifiuto viene prodotto, se il rifiuto viene trasportato altrove si ha uno stoccaggio di rifiuti che deve essere autorizzato
il deposito temporaneo deve essere organizzato per categorie omogenee di rifiuti, identificati chiaramente con apposite etichette o cartelli
la quantità massima del deposito temporaneo è di 30 metri cubi di rifiuti non pericolosi e 10 metri cubi di rifiuti pericolosi: se si superano tali limiti lo smaltimento o avviamento a recupero deve essere effettuato al massimo ogni tre mesi, se non si superano questi limiti e quindi per qualsiasi quantitativo inferiore lo smaltimento o avviamento a recupero deve essere effettuato almeno una volta l’anno